Il percorso del Consiglio Nazionale che ha portato a una versione definitiva della proposta di riforma del d.lgs. 139/05 si è concluso: la sua versione definitiva è stata approvata ed è stata presentata alla politica qualche giorno fa, per il successivo iter legislativo.
L'Unione era ed è favorevole alla sua riforma; la professione è cambiata radicalmente e partendo da qui è imprescindibile la necessità di aggiornare la nostra "carta costituzionale", essendo trascorsi quasi venti anni dalla sua entrata in vigore; serve, in altre parole, un "vestito" nuovo.
Ma andiamo con ordine, analizzando complessivamente quelle che sono le principali e - a nostro avviso - più rilevanti novità che il Consiglio Nazionale propone di modificare.
Preliminarmente, è stato fondamentale l'inserimento dettagliato delle più recenti competenze che ad oggi svolgiamo; il perimetro della sfera professionale si è notevolmente allargato e con esso, di conseguenza, anche le attività che oggi un Commercialista svolge.
Da sempre abbiamo lamentato esservi nella versione vigente poca attenzione nei confronti dei Giovani colleghi: il passo in avanti in questa direzione da parte del Consiglio Nazionale è stato fatto anche grazie all'accoglimento, seppur parziale, delle nostre istanze. Infatti, un primo step verso la quota generazionale è stato compiuto e, auspicando che venga confermato in sede di approvazione, sarà una rivoluzione, perché in ogni ordine e nel Consiglio Nazionale stesso potranno esserci due under 45, due figure che potranno perorare le istanze dei giovani, dando una visione più attuale della professione. Già al Congresso Nazionale di Caserta lo scorso mese di aprile abbiamo gridato "più voce ai giovani" e questo crediamo sia un segnale corretto e di attenzione nei confronti dei Giovani.
Per quanto riguarda la formulazione delle liste e la reale possibilità di eleggibilità negli Ordini Territoriali, però, dobbiamo segnalare un passo indietro nella versione definitiva rispetto all'ultima inviata in consultazione: manca al comma 8 dell'art. 21 la previsione di esprimere almeno due preferenze per gli under 45, che garantirebbe realmente la presenza della quota generazionale nei vari Consigli; previsione che, invece, giustamente è presente per la tutela della quota di genere.
Sicuramente sarà stata una svista perché il principio deve essere il medesimo di quello per le quote di genere e perché la previsione degli under 45 nella lista; circostanza positiva, rischia di essere vanificata dal mancato obbligo di indicare le due preferenze per gli under 45.
Non è solo questa modifica che valorizza i giovani: infatti, la proposta di riforma introduce, con peso ponderato, il voto alla base che permetterà a tutti di esprimere la propria preferenza, dando voce a chi fino ad oggi non ne aveva e, in maniera maggiormente democratica, rafforzando il rapporto diretto fra gli iscritti e gli organi di categoria nazionali.
Un'apertura con il voto alla base, rispettando tutti, era auspicabile e nella proposta di riforma vediamo più attenzione alla base, ai giovani, quindi alla loro partecipazione attiva nell'espressione delle proprie preferenze.
Dopo aver esaminato ciò che maggiormente condividiamo, con lo stesso spirito di critica costruttiva, esaminiamo di seguito gli aspetti che a nostro parere richiedono ancora delle riflessioni.
Un nostro principio cardine da sempre è il ricambio nella governance, anche di categoria e, in ragione di questo, riteniamo che il limite ai due mandati sia imprescindibile, consecutivi o non consecutivi che siano. Non dovrebbe, dal nostro punto di vista, essere possibile ricandidarsi oltre i due mandati, perché viene meno la garanzia di un ricambio che alla lunga è anche, e soprattutto, di carattere generazionale.
Per le stesse ragioni, pur cercando di comprendere le posizioni differenti dalla nostra, siamo contrari all'estensione del mandato a 5 anni, perché tra i due interessi, più tempo per un'efficace azione politica ed il ricambio generazionale, riteniamo che quest'ultimo prevalga, poiché con un opportuno passaggio di consegne da un mandato ad un altro, l'azione politica non si fermerebbe, ma anzi potrebbe trovare nuova linfa e motivazione.
Altro aspetto sicuramente migliorabile riguarda l'introduzione delle specializzazioni: l'Unione è favorevole alla loro introduzione ma certamente sarà fondamentale capirne le modalità di applicazione, senza penalizzare i giovani iscritti.
Il testo proposto, a nostro parere, è sicuramente migliorabile e, nel dettaglio, per la comprovata esperienza riteniamo siano eccessivi 10 anni di anzianità e 5 di esercizio di un'attività professionale in uno dei settori di specializzazione, mentre riteniamo che un professionista, dopo 5 anni di iscrizione e 3 anni di svolgimento di quella specializzazione con continuità, possa assolutamente ritenersi specializzato.
Con i regolamenti le specializzazioni dovranno essere coordinate con il vigente "sistema" dei diversi elenchi e registri, nonché con i conseguenti obblighi di aggiornamento formativo. Ci auguriamo che nella redazione di tali regolamenti, considerata la loro importanza, l'Unione possa essere parte attiva.
Riteniamo, altresì, che l'eterogeneità degli ambiti di specializzazione della nostra professione richieda uno sforzo per adeguare il numero di ore di formazione necessario alle caratteristiche di ogni specifica specializzazione.
In altri termini riteniamo che ci siano alcune specializzazioni per cui risultano adeguate 200 ore di formazione per ottenere il titolo di specialista, mentre ci sono altre specializzazioni per cui il suddetto parametro potrebbe risultare inadeguato e, quindi, eccessivo.
Pertanto, non ci pare corretto prevedere a priori la necessità di 200 ore di formazione indiscriminatamente, senza un'analisi puntuale su materie, impegno, interdisciplinarietà, difficoltà ecc.. Riteniamo quindi che anche la quantificazione delle ore di formazione debba essere demandata ai regolamenti, adeguandola al tipo di specializzazione. Peraltro, il rinvio al regolamento renderebbe molto più agevoli eventuali successive modifiche degli obblighi formativi qualora ci si rendesse conto della loro necessità, senza dover per forza ritornare su un iter legislativo più complesso.
Il successo delle specializzazioni avverrà soltanto intervenendo necessariamente in maniera propedeutica. Occorre quindi:
a. Coordinare la formazione per le varie iscrizioni;
b. Coordinare i tempi di attribuzione della qualifica;
c. Definire la qualifica di professionista specializzato;
d. Regolamentare l'accesso diretto ai rispettivi albi, registri ed elenchi per chi vi risulta già iscritto.
Non gestire bene questi aspetti comporterebbe l'effetto contrario di subire le specializzazioni come l'ennesimo fardello per l'iscritto, invece che come un'opportunità.
L'art. 39-bis definisce inoltre esclusivamente i criteri di accesso al titolo di specialista, non chiarendo quali siano i requisiti per il mantenimento del suddetto.
Se prima ci siamo detti soddisfatti per il 50% del voto attribuito alla base, adesso però non possiamo ignorare come la ponderazione della restante percentuale offra alcuni spunti di riflessione. Il voto ai consiglieri offrirebbe certamente ai vari Ordini Territoriali, o meglio ai vari Consiglieri, la possibilità di esprimere la propria preferenza in maniera totalmente indipendente, ma questo passaggio indebolisce non poco il ruolo di guida, anche politica sul territorio, del Presidente di ordine con non banali possibili ricadute sulla stabilità dei neo eletti consigli locali chiamati ad esprime il loro voto per l'elezione del Consiglio Nazionale. Inoltre, la ponderazione dei pesi elettorali di ciascun ordine locale dovrebbe probabilmente essere commisurata al numero degli iscritti e non alle fasce degli iscritti.
In ultima analisi rileviamo una difformità di trattamento sui temi del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, all'art. 12 infatti gli Ordini Territoriali si limitano alla predisposizione con approvazione finale degli iscritti, viceversa all'art. 29 il Consiglio Nazionale procede direttamente anche all'approvazione. Per il principio di democraticità e trasparenza della spesa sarebbe probabilmente opportuna un'armonizzazione in tal senso demandando all'assemblea dei presidenti l'approvazione, o comunque un potere di controllo, dei documenti predisposti dal Consiglio Nazionale.
Esaminati i punti principali di dibattito, per chiarezza e trasparenza, è doveroso ricordare l'iter in base al quale si è giunti a queste considerazioni.
Siamo consapevoli delle diverse e legittime visioni di ciascun iscritto, di ciascuna Unione locale, ma, nell'iter di costruzione delle varie proposte che sono state fatte al Consiglio Nazionale, ciascun delegato le ha riportate sul proprio territorio e sono state sintetizzate le osservazioni pervenute.
Detto ciò, partendo dal presupposto che è necessario un aggiornamento della legge che disciplina il nostro ordinamento professionale, ad oggi siamo favorevoli al percorso di riforma avviato poiché riteniamo che gli aspetti positivi prevalgano su quelli negativi, alcuni sopra evidenziati. Ci rende orgogliosi esser stati di impulso su alcuni argomenti ma, alla luce di questo lungo percorso e consapevoli della complessità e delicatezza della materia, ci teniamo a segnalare il fatto che per una riforma così importante per gli iscritti sarebbe stato opportuno il più alto grado di coinvolgimento delle Associazioni Sindacali, degli Ordini, insomma degli iscritti tutti soprattutto nell'ultima fase ovvero sul testo finale che è stato presentato alla politica.
Per tali ragioni, continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente la proposta di riforma, partendo sempre dall'analisi puntuale del testo, per sottolineare le criticità non risolte e portarle all'attenzione del Consiglio Nazionale; intendiamo inoltre inserirci in un dibattito costruttivo con la politica, per portare avanti le questioni care all'Unione e incidere sempre più in questo periodo epocale della nostra professione.
https://www.knos.it/editoriale/news/2024/12/09/comunicato_stampa_9-12-24_riforma__d.lgs._139-05/14944
Roma, 9 dicembre 2024
La Giunta UNGDCEC