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Comunicato stampa UNGDCEC 07-03-2025

Contenzioso tributario:

l'attestazione di conformità per tutti gli allegati

è contraria alla semplificazione della digitalizzazione

Al recente incontro annuale con la stampa specializzata, il MEF si è espresso in maniera affatto criticabile, circa la necessità per i difensori nei giudizi tributari, di attestare la conformità all'originale di ogni documento depositato nel fascicolo processuale. Quanto detto pena l'asserita inutilizzabilità del documento da parte del giudice, in linea con quanto previsto dal secondo periodo del nuovo comma 5-bis dell'art. 25-bis del D.lgs. 546/1992; disposizione che vale per i soli giudizi instaurati a partire dal 2 settembre 2024 ma che, proprio a causa di simile indirizzo interpretativo, rischia di creare rilevanti problemi a chi patrocina le cause di natura fiscale. 

È pur vero che la norma in questione è stata da subito foriera di dubbi ermeneutici, i quali sono però, stati risolti da parte della stampa specializzata e della dottrina assolutamente maggioritarie, grazie a una lettura indubbiamente ragionevole, nonché costituzionalmente orientata, che ha circoscritto l'operatività della nuova norma sull'obbligo di attestazione dei documenti, solamente a quelli in possesso del difensore.

Nondimeno, la posizione emersa a livello ministeriale risulta oltremodo forzata: ciò si può evincere dalla regola generale per cui l'attestazione di conformità è richiesta solo per la produzione di originali che hanno una particolare efficacia probatoria, come ad esempio gli atti pubblici o le scritture private autenticate: detti atti, se sottoscritti in originale davanti al pubblico ufficiale, hanno efficacia di prova legale nei limiti previsti dalla legge, ragion per cui l'attestazione risulta necessaria per estendere al documento informatico l'efficacia probatoria di cui è munito l'originale (ex art. 22 comma 2, del D.lgs. 82/2005). Tutti gli altri documenti sono invece ordinariamente lasciati, da sempre, al libero apprezzamento dell'organo giudicante.

Diversamente, se si richiede ai difensori di attestare che tutti i documenti informatici depositati siano conformi agli esemplari analogici, il diritto di difesa delle parti viene giocoforza sensibilmente limitato, posto che in tale evenienza chi ha l'incarico della difesa in giudizio:

- risulterà onerato di una complessa opera di ricostruzione del materiale in atti, dovendo entrare in possesso di tutti gli originali degli allegati al fascicolo al fine di attestarne la conformità, oppure

- si limiterà a produrre esclusivamente i documenti trasmessi dai propri assistiti in originale, con la richiamata (e rilevante) preclusione probatoria.

Si ritiene invece che, in linea con quanto previsto dall'art. 24 della Costituzione - che vieta limitazioni probatorie ingiustificate - anche in mancanza dell'originale in possesso del difensore non si possa comunque vietare a quest'ultimo di produrre in giudizio, senza necessità di attestazione alcuna, le copie informatiche dei documenti, in modo che il giudice possa liberamente decidere secondo il suo apprezzamento (come accade per l'appunto da sempre).

Come Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili domandiamo dunque in primo luogo che il legislatore legiferi in maniera più chiara, segnatamente laddove siano in gioco interessi rilevanti per i destinatari delle previsioni normative, nonché, in secundis, che le c.d. "interpretazioni ufficiali", siano tali da non porre limiti ingiustificati alla tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

Roma, 07 marzo 2025

La Giunta UNGDCEC

Cordiali saluti.

Chi siamo

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata costituita il primo maggio 1989, per la necessità di costituire un organismo nazionale di rappresentanza la cui natura volontaristica miri al perseguimento di obiettivi di alla crescita professionale, etica e culturale degli iscritti. L'unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo è stata fondata nel 1989, per diffondere anche sul territorio locale lo "spirito di Unione"

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